OPRC – Ordine Psicologi Regione Campania

Normativa di riferimento

  1. Normativa di riferimento per l’esercizio abusivo della professione

ARTICOLO 2229 DEL CODICE CIVILE – Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l`esercizio delle quali e` necessaria l`iscrizione in appositi albi o elenchi.

L`accertamento dei requisiti per l`iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell`iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all`esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

  1. ART. 1 LEGGE 56/89 – Definizione della professione di psicologo.

1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.

Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

  1. ART. 2 LEGGE 56/89 – Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo.
  1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.
  2. L’esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1. ART. 3 LEGGE 56/89 – Esercizio dell’attività psicoterapeutica.
  1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
  2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
  3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione (2).
  1. ARTICOLO 3 L. N. 170/2003 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali”.

(omissis)

  1. Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di farmacista e per l’accesso alla sezione B dell’albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale

(omissis)

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l’accesso ai settori previsti nella Sezione B dell’albo professionale degli psicologi dall’articolo 53, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

  1. settore delle tecniche psicologiche p er i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
  2. settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo junior» previsto dall’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 328.

1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel modo seguente:

  1. per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
    1. realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
    2. applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
    3. applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;
    4. esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
    5. utilizzo di tests e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
    6. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
    7. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
    8. attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
  2. per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;
    1. partecipazione all’èquipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
    2. attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
    3. collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitorefiglio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
    4. collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
    5. utilizzo di tests e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
    6. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
    7. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
    8. attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

1-sexies. Il comma 2 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.

(omissis)

  1. ART. 348 CODICE PENALE – Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.

  1. ART 110 CODICE PENALE – Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando piu’ persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

  1. ART. 8 CODICE DEONTOLOGICO PSICOLOGI ITALIANI

Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

  1. ARTICOLO 498 CODICE PENALE – Usurpazione di titoli ed onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, e’ punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Ultimo aggiornamento

23 Aprile 2021, 16:19