Iscrizione all’E.N.P.A.P
Tratto dal vademecum degli adempimenti amministrativi e fiscali per lo svolgimento dell’attività dello psicologo. A cura dello Studio Tributario Associato Tramontano dei Dottori Tramontano Alberto e Antonio, consulenti fiscali dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania.
In quanto lavoratore autonomo, il titolare di partita Iva deve iscriversi obbligatoriamente ad un Ente di Previdenza obbligatoria. Alcune professioni, nel tempo, hanno istituito un Albo (per tutelarsi dall’esercizio abusivo della professione) e delle “Casse”, ovvero degli Enti preposti alla riscossione e gestione dei contributi previdenziali e assistenziali degli iscritti. Lo psicologo, che esercita attività libero professionale per le cui prestazioni è richiesta l’iscrizione all’Albo è tenuto a costituire la propria posizione previdenziale presso l’E.N.P.A.P.
L’iscrizione va effettuata entro 90 giorni dalla data di conseguimento del primo compenso originato da prestazioni di natura libero professionale riconducibili all’attività di psicologo. In tal senso, per l’individuazione delle attività che formano oggetto della professione può essere utile far riferimento all’art. 1 della Legge n. 56/89 che disciplina il relativo ordinamento. La sola apertura di Partita IVA, e/o l’iscrizione all’albo, senza conseguimento di un compenso professionale, non comportano, da soli, l’obbligo di iscrizione all’Ente. Qualora il professionista svolga contemporaneamente un lavoro dipendente sarà tenuto a versare all’Ente esclusivamente i contributi relativi alla parte di reddito libero professionale. Oltre alle prestazioni psicoterapeutiche rientrano, a titolo esemplificativo, tra le attività soggette a copertura previdenziale le docenze (formazione), le consulenze nei confronti di Enti o Aziende, dottorati e assegni di ricerca (D.M. 11/9/1998 e Legge N. 449/97) in ambito psicologico.
L’esercizio professionale anche in forma occasionale determina, a prescindere dal reddito che ne deriva, l’obbligo di iscrizione all’E.N.P.A.P. con i conseguenti effetti previdenziali.
I compensi derivanti da prestazioni coordinate e continuative vanno assoggettate alla contribuzione ENPAP e non comportano ulteriori obblighi nei confronti di altre gestioni come ad esempio l’INPS ( circ. INPS N. 201/96). Una volta iscritto all’E.N.P.A.P. lo psicologo sarà tenuto al versamento dei contributi (soggettivo, integrativo e di maternita ) la cui misura viene calcolata sia in base al reddito professionale ed ai corrispettivi lordi dell’intero anno sia da importi predeterminati.
In ogni caso per una maggiore chiarezza ed una conoscenza più analitica degli adempimenti e del funzionamento del Vostro ente di previdenza, oltre ad essere attivo il numero verde 800410444 che fornisce anche informazioni specifiche, consigliamo di consultare il sito internet www.enpap.it dove in maniera semplice e schematica sono esposte tutte le delucidazioni sia sulle scadenze e le modalità di pagamento sia sulle prestazioni pensionistiche e assistenziali della Cassa.
Ultimo aggiornamento
9 Luglio 2021, 16:27