OPRC – Ordine Psicologi Regione Campania

Intervento Bambini Contesi

BAMBINI CONTESI

Modalità di intervento nelle situazioni di “Bambini Contesi”

IL MINORE NELLA PSICOLOGIA FORENSEE NELL’ART. 31 DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI di Catello Parmentola

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Circa la metà delle segnalazioni e dei procedimenti disciplinari riguarda psicologi che operano in ambito giuridico.

Se deontologicamente la psicologia giuridica è la zona più scivolosa della psicologia, la psicologia forense è la zona più scivolosa della psicologia giuridica, e il minore è la zona più scivolosa della psicologia forense.

I colleghi si devono confrontare con casi delicati in un contesto confliggente e regolato da norme complesse, dove operano altre professionalità forti.

Bisogna possedere una forte competenza sia di natura psicologico-clinica che di procedure giuridiche, e spesso la competenza non è sufficiente per affrontare gli snodi deontologici.

Ci sono diversi contesti giudiziari (penale, civile, minorile), molte diverse “vesti” professionali (consulente, perito, operatore di un servizio sociale o sanitario, giudice onorario), molti diversi interlocutori.

Gli “incroci” possono produrre dunque decine di sottordini e fattispecie, con rischi di slittamento e conseguenti comportamenti scorretti. In una tale complessità la comunicazione è fondamentale: andrebbe chiarito ogni volta in quali termini si pone quel contenuto (per esempio il segreto professionale) in quella specifica fattispecie.

Il minore è la zona più scivolosa della psicologia forense perché non si istituisce solo un contesto confliggente tra le parti, bensì anche nella parte.

Lo psicologo, perito di parte può avere, infatti, come psicologo e come perito, due assoggettamenti diversi: da un lato la prioritaria tutela del minore, dall’altro la fedeltà alla parte. Quando i due assoggettamenti confliggono, quale dovrebbe prevalere? In che misura lo psicologo che va nel forense, smette i propri codici, il proprio stato formale, i propri vincoli (p. e. deontologici), per assumere codici, stato e vincoli propri del contesto?

RIFLESSIONI SULLE MODALITA’ DI INTERVENTO NELLE SITUAZIONI DI “BAMBINI CONTESI

I bambini sono a volte capro espiatorio e a volte “arma impropria” nei conflitti interni ad una coppia. A volte ci sono situazioni familiari così gravi da rendere indispensabile un intervento delle Istituzioni a tutela dei figli e soprattutto dei minori.

Garantire al meglio questa tutela non è ovviamente semplice come enunciarne astrattamente il principio. In questi anni ci sono stati vari casi di genitori “sbattuti in prima pagina” con accuse massimamente infamanti, e poi completamente scagionati da ogni accusa. Questo perché, riguardo ai problemi legati alla diagnosi ed all’intervento sui minori, i pareri raggiungono un minimo di omogeneità solo nei casi meno complessi di “bambini contesi”, quelli di “routine” e, soprattutto, quelli che non fanno risuonare vissuti, paure e fantasmi degli operatori. Oppure, nei casi in cui le evidenze oggettive non lasciare spazio per i dubbi e tempo per le evocazioni.

Ma nelle situazioni complesse ed ambigue, con protagonisti controversi, quando tutto è incerto e si mischia con soggettività remote, allora le competenze tecniche non si incontrano in protocolli comuni ed interventi condivisi. O ci si ripara dietro protocolli rigidi che, impermeabili ad ogni portato soggettivo, standardizzano le risposte a domande molto diverse, oppure il bagaglio personale di emozioni e di vissuti, mai “mischiato” con i dati oggettivi, diventa finalmente uno strumento fondamentale per decifrarli e comprenderli. Proprio l’etica della responsabilità può imporre di mettersi in gioco, con l’animo laico ed aperto del clinico, per vedere meglio le cose nelle cose. Questi sentieri non andrebbero comunque mai percorsi da soli: le competenze soggettive dovrebbero essere sempre oggettivabili in una dimensione integrata e multidisciplinare.

In Italia spesso, ad operatori di ancora insufficiente esperienza, vengono affidati casi complessi che sarebbero di difficile gestione anche per Colleghi molto più esperti. Negli Stati Uniti, le linee-guida A.P.S.A.C. (American Professional Society on the Abuse of Children) per la qualificazione del valutatore nei casi di presunto abuso sessuale nei confronti dei minori, già dal 1990 precisano che il valutatore debba essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti professionali: una laurea in disciplina attinente alla salute mentale; un’esperienza clinica come diagnosta e terapeuta di bambini e famiglie, della durata di almeno due anni, più altrettanti di esperienza professionale con bambini sessualmente abusati un adeguato aggiornamento sulla letteratura riguardante il tema e padronanza delle dinamiche psicologiche conseguenti all’abuso; un’esperienza acquisita e dimostrabile nel condurre alutazioni in ambito forense.

In Italia, invece, per essere “valutatore”, basta l’iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale, conseguibile con una “laurea breve”. Il sapere tecnico-professionale dunque è il terzo imprescindibile elemento (insieme ad un atteggiamento “clinico” ed al supporto multiprofessionale) che può aiutare nel perseguimento della correttezza deontologica.

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Ultimo aggiornamento

11 Ottobre 2021, 16:14