DOMANDE FREQUENTI SUL PROTOCOLLO TRA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E CNOP
1. Qual è la finalità del Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e CNOP?
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi intendono garantire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per far fronte a traumi e disagi derivati dall’emergenza COVID-19.
2. Chi sono i destinatari dell’intervento di “supporto psicologico”?
Il personale scolastico, gli studenti e le famiglie.
3. Può un Istituto scolastico affidare l’incarico oggetto del Protocollo tra Ministero dell’Istruzione e CNOP in assenza di un bando di selezione?
No, ai fini dell’assegnazione di un nuovo incarico l’Istituto scolastico è tenuto a espletare la procedura selettiva prevista dal Protocollo d’Intesa. Dovrà quindi indire un avviso di selezione pubblica, raccogliere ed esaminare le varie domande, stilare una graduatoria e infine procedere con l’assegnazione dell’incarico.
Qualora gli istituti scolastici abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, i fondi potranno essere utilizzati per l’integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi.
4. Qual è il quadro normativo di riferimento per l’emanazione del bando e la procedura di selezione?
L’emanazione del bando e la relativa procedura selettiva sono disciplinati dal D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare dall’art. 7. Non si applica quindi, alla procedura in oggetto, il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
5. A quanto ammontano le risorse finanziarie assegnate a ciascun Istituto scolastico?
Ciascun Istituto scolastico ha a disposizione, per il periodo settembre-dicembre 2020, risorse pari a € 1.600 determinate assumendo ai fini del calcolo un importo di € 40 lordi/ora quale valore della prestazione professionale. L’Istituto scolastico potrà in seguito ottenere ulteriori € 3.200 per finanziare la prosecuzione del servizio nel periodo gennaio-giugno 2021. Condizione affinché ciò avvenga è che ciascun Istituto scolastico abbia attivato il servizio di supporto psicologico nel periodo settembre-dicembre 2020 per un impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata.
Si evidenzia che il servizio si intende “attivato” qualora sia divenuto operativo, mentre l’“impegno” si intende assunto qualora l’Istituto scolastico abbia, nel bando, destinato al servizio un importo non inferiore a € 800 per l’anno 2020, pari ad almeno 20 ore.
6. Un Istituto scolastico che ha già attivato un servizio di supporto psicologico utilizzando risorse proprie può ugualmente utilizzare queste risorse?
Sì, qualora gli Istituti scolastici abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, detti fondi potranno essere utilizzati anche per l’integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi.
7. Può un Istituto scolastico modificare i requisiti stabiliti dall’accordo tra Ministero dell’Istruzione e CNOP o introdurre ulteriori requisiti?
L’Istituto scolastico non può modificare i “requisiti di accesso” stabiliti nell’accordo. Potranno quindi partecipare alla selezione esclusivamente gli psicologi, regolarmente iscritti alla sezione A dell’Albo, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi;
- un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito;
- formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore.
Inoltre, per la comparazione e l’attribuzione dei punteggi, l’Istituto scolastico ha la facoltà di richiedere, nel bando, ulteriori specifiche caratteristiche, che rileveranno ai fini della valutazione dei candidati. Ad esempio è possibile richiedere e valutare, rispetto al punto a), un’anzianità di iscrizione superiore ai 3 anni: in questo caso l’iscrizione minima di 3 anni è un requisito minimo di partecipazione; la maggiore anzianità di iscrizione rispetto alla minima è un criterio che potrà essere considerato per l’attribuzione del punteggio e l’elaborazione della graduatoria finale; così come è possibile richiedere e valutare con un punteggio, rispetto al punto b), esperienze lavorative in ambito scolastico superiori all’anno e, rispetto al punto c), formazione specifica superiore ad un anno o alle 500 ore.
Non è possibile prescindere in nessun caso dall’iscrizione all’Albo, in quanto il “supporto psicologico” rientra tra le attività che la Legge 56/89 all’art.1 pone sotto l’esclusiva competenza dello psicologo.
8. Possono essere autocertificati i requisiti – punti a), b) o c) – prescritti dal protocollo?
Sì, possono essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre del 2000.
9. Cosa si intende per anzianità di iscrizione all’Albo?
L’anzianità di iscrizione decorre dalla data esatta (gg/mm/aa) in cui il Consiglio dell’Ordine territoriale accoglie la richiesta di iscrizione all’Albo. Per tale ragione si matura un anno di anzianità d’iscrizione esattamente dopo 365 giorni dalla seduta consiliare in cui il Consiglio si è pronunciato con l’accoglimento della domanda, a prescindere dall’annualità solare per la quale si è provveduto a versare la quota di iscrizione all’Albo.
Se, ad esempio, una iscrizione è avvenuta il 10 dicembre 2018, si potrà dire di aver maturato tre anni di anzianità di iscrizione soltanto il 10 dicembre 2021, e ciò anche se il professionista fino al 2020 ha già versato tre quote di iscrizione all’Albo (2018, 2019, 2020).
Nel caso di trasferimento da altro Ordine regionale l’anzianità di iscrizione decorre dal momento della prima iscrizione all’Albo.
10. L’accordo integrativo tra Ministero dell’Istruzione e CNOP prevede, in alternativa ai tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo, un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito. Cosa si intende?
Si fa riferimento a pregresse esperienze remunerate, svolte dal professionista psicologo, maturate presso istituti scolastici pubblici o privati.
11. L’accordo integrativo tra Ministero dell’Istruzione e CNOP prevede, in alternativa ai tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo, formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore. Cosa si intende?
Si fa riferimento a corsi di formazione erogati da enti formatori pubblici o privati riferibili allo “specifico” contesto di riferimento.
12. Il Protocollo in esame stabilisce la “impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle Istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico”. Come va interpretato?
Lo psicologo che abbia assunto l’incarico di supporto psicologico presso un Istituto scolastico, non potrà, per tutta la durata dell’incarico, prendere in carico privatamente un alunno, un familiare o un docente dell’Istituto scolastico stesso.
13. Può un Istituto scolastico prevedere ai fini della determinazione del punteggio il criterio del “massimo ribasso”?
No, il costo orario della prestazione professionale, quantificato in € 40 lordi/l’ora onnicomprensivi, è definito dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione del 30 ottobre u.s. (prot. n. 1746/2020) indirizzata a tutti gli Istituti scolastici e non può essere oggetto di modifica. Inoltre l’importo orario non può essere oggetto di modifica o ribasso, poiché ciò contrasterebbe anche con la normativa sull’Equo Compenso (Legge 172/2017 e s.m.i.)
14. Uno psicologo deve necessariamente essere in possesso di Partita Iva per poter assumere questo incarico?
Sì, l’oggetto delle prestazioni (supporto psicologico) rientra tra le attività definite nell’art. 1 della Legge 56/89, che necessitano dunque dell’iscrizione all’Albo e della titolarità di partita iva per essere erogate, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 41/E/15.07.2020) e dal MEF (nota 4594/2015).
15. È possibile partecipare alla selezione non individualmente, ma come associazione, cooperativa, società, ecc.?
No, la partecipazione all’iniziativa è riservata ai soli professionisti in forma individuale, che devono possedere singolarmente i requisiti richiesti dal bando di selezione.
Qualora gli Istituti scolastici abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, anche tramite associazioni, cooperative, società, ecc., i fondi potranno essere utilizzati per l’integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi. In tal caso non sarà necessaria l’emanazione di un bando.
16. Può un Istituto scolastico affidare la conduzione del supporto psicologico al proprio personale interno in possesso dei requisiti, o è obbligato a ricercare all’esterno gli psicologi che si occuperanno del servizio?
Lo psicologo che insegna in un Istituto scolastico non potrà presentare richiesta di partecipare al bando di supporto psicologico nell’Istituto scolastico medesimo, perché si configurerebbe una situazione di incompatibilità duplice:
- in base al Protocollo, che dispone che gli psicologi selezionati, per tutta la durata dell’incarico, non possono stabilire rapporti professionali di natura diversa – rispetto a quelli oggetto della convenzione – con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, degli Istituti scolastici nei quali prestano il supporto psicologico;
- in base all’art. 26 del Codice Deontologico, ai sensi del quale è precluso che allo psicologo che insegna in un Istituto scolastico sia consentito prendere in carico presso il servizio i propri allievi, i genitori dei propri allievi o gli insegnanti con i quali abbia rapporto di colleganza.
Gli istituti scolastici, quindi, dovranno ricercare all’esterno gli psicologi a cui affidare gli incarichi oggetto dell’accordo tra Ministero dell’Istruzione e CNOP, per le ragioni di incompatibilità sopra esposte.
17. E’ necessario essere psicoterapeuti per partecipare all’iniziativa?
No, l’iniziativa nasce per garantire lo svolgimento di supporto psicologico nelle scuole, attività per Legge riservata a tutti i professionisti psicologi. Gli istituti scolastici non possono dunque escludere dalla selezione gli psicologi non psicoterapeuti.
Nell’ambito della redazione del bando, gli istituti scolastici possono valutare il possesso del diploma di specializzazione in psicoterapia come “ulteriore specifica caratteristica”, ossia criterio di selezione, cui attribuire un punteggio ai fini della valutazione dei candidati.
18. Il Protocollo tra Ministero dell’Istruzione e CNOP riguarda i soli istituti scolastici pubblici o anche le scuole private?
Come indicato dallo stesso Protocollo, nonché dalla nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 del Ministero dell’Istruzione, indirizzata a tutte le “Istituzioni scolastiche ed educative statali” coinvolte, l’iniziativa riguarda i soli Istituti scolastici pubblici, che, per provvedere all’attivazione/implementazione del servizio di supporto psicologico, ricevono risorse economiche direttamente dal Ministero da cui funzionalmente dipendono. Nulla vieta agli istituti scolastici privati di attivare analoghe iniziative, facendo tuttavia ricorso a risorse finanziarie proprie.
19. Dove è possibile consultare i bandi emanati dagli istituti scolastici? Esiste una piattaforma che raccoglie tutte le procedure selettive in atto?
È possibile consultare i bandi emanati da uno specifico Istituto scolastico esclusivamente sul relativo sito web istituzionale. Non è prevista una piattaforma comune.
20. E’ possibile inviare la propria candidatura spontanea a un Istituto scolastico, che però non ha ancora pubblicato alcun bando?
No, è necessario inviare la propria candidatura successivamente alla pubblicazione del bando, nei termini e nella modalità in esso indicati.
Eventuali candidature presentate antecedentemente alla pubblicazione del bando non verranno prese in considerazione.
21. È necessario allegare un certificato di iscrizione all’Albo per partecipare alla selezione?
No, tutti gli enti pubblici – dunque anche gli istituti scolastici – sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni relative all’iscrizione all’Albo di un professionista. Occorre peraltro ricordare che i certificati di iscrizione rilasciati dall’Ordine, al pari di tutti quelli rilasciati da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere prodotti ad altri enti pubblici e hanno valore soltanto nei rapporti tra privati. Il professionista è tenuto a indicare all’Ente gli estremi della sua iscrizione all’Albo (data e numero di iscrizione, nonché Ordine di appartenenza), all’atto della compilazione della domanda, che sottoscrive con funzione di autocertificazione. In seguito, l’Istituto scolastico effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
22. Come può un Istituto scolastico verificare che un professionista sia regolarmente iscritto all’Albo, dunque autorizzato allo svolgimento della professione di psicologo?
È possibile verificare la regolare iscrizione all’Albo contattando l’Ordine territoriale di appartenenza dello psicologo o effettuando una ricerca sull’Albo Unico Nazionale (https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/albo_nazionale.cgi).L’Albo online contenente i nominativi dei professionisti iscritti all’Ordine degli Psicologi della Campania è invece disponibile alla pagina https://oprc.it/albo/
23. Può uno psicologo iscritto all’Ordine di una Regione partecipare ad una selezione indetta da un Istituto scolastico di un’altra Regione?
Sì, l’iscrizione ad un Ordine regionale autorizza lo psicologo in questione allo svolgimento della professione sull’intero territorio nazionale. Ad es. uno psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio può partecipare a una selezione indetta da un Istituto scolastico con sede in Sicilia e, per lo stesso principio, uno psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi della Sicilia può partecipare a una selezione indetta da un Istituto scolastico con sede nel Lazio.
24. Uno psicologo che stia già seguendo privatamente un alunno, un suo familiare o un docente di un Istituto scolastico, può presentare la propria candidatura presso quello stesso Istituto?
Lo psicologo che sta già seguendo privatamente un alunno, un familiare o un docente dell’Istituto scolastico presso cui intende proporsi, si trova a priori in una situazione di incompatibilità; potrà in questo caso presentare la propria candidatura ad altri istituti scolastici.
25. Come comportarsi nei casi in cui lo psicologo scopra, solo dopo aver vinto il bando e accettato l’incarico, di seguire privatamente un alunno, un suo familiare o un docente dell’Istituto scolastico presso cui ha iniziato a svolgere il servizio di supporto psicologico?
Qualora lo psicologo, vincitore del bando di supporto psicologico in un Istituto scolastico, si trovi di fronte un soggetto già seguito privatamente, dovrà astenersi dal trattamento, per incompatibilità, e sottoporre la questione al Dirigente Scolastico per le decisioni del caso.
26. In caso di assegnazione dell’incarico è necessario raccogliere il consenso informato al trattamento sanitario? Come comportarsi nei casi di alunni minorenni?
L’attività di supporto psicologico nell’Istituto scolastico va resa nel rigoroso rispetto della deontologia professionale, pertanto, è sempre necessario raccogliere il consenso delle persone interessate.
Per l’ascolto degli studenti minorenni è necessario il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale. Per gli studenti maggiorenni il consenso potrà essere prestato direttamente dagli stessi.
E’ possibile, peraltro, che il Dirigente Scolastico abbia già provveduto ad acquisire il consenso (ad esempio al momento dell’iscrizione, o all’inizio di un progetto specifico) come parte dell’accettazione del programma educativo. Anche un tale consenso, espresso preventivamente dai titolari della responsabilità genitoriale/dagli studenti maggiorenni, con riferimento alle eventuali prestazioni future, può ritenersi idoneo e sufficiente a legittimare il trattamento dei ragazzi minorenni/maggiorenni. È importante, dunque, chiarire preliminarmente la questione con il Dirigente Scolastico. L’alternativa è l’acquisizione del consenso caso per caso.
Il consenso deve essere espresso in forma non equivoca ed essere adeguatamente documentato (accettazione per iscritto).
Analoghe considerazioni valgono per il trattamento dei dati sensibili, per il quale si richiede l’esplicito consenso dei titolari della responsabilità genitoriale/studenti maggiorenni.
Ultimo aggiornamento
6 Novembre 2021, 18:08