La fatturazione dei compensi dello psicologo
Tratto dal vademecum degli adempimenti amministrativi e fiscali per lo svolgimento dell’attività dello psicologo. A cura dello Studio Tributario Associato Tramontano dei Dottori Tramontano Alberto e Antonio, consulenti fiscali dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania.
La fattura o parcella è il documento fondamentale ai fini del funzionamento pratico della disciplina IVA. La fattura, da emettersi in duplice esemplare, è sempre obbligatoria e nulla rileva la natura del destinatario che potrà rivestire la veste di soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica. Ogni esemplare della fattura, deve contenere obbligatoriamente una serie di elementi fondamentali quali:
1. Data di emissione e numero progressivo;
2. Generalità del professionista (cognome e nome, residenza, codice fiscale e partita Iva);
3. Generalità del cliente (cognome e nome, denominazione o ragione sociale, residenza o sede, codice fiscale e partita Iva);
4. Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
5. Indicazione del corrispettivo della prestazione di servizi;
6. Aliquota Iva e ammontare dell’imposta o titolo di inapplicabilità e relativa norma (es. esente art. 10 DPR 633/72
Relativamente al punto 6) occorre distinguere tra operazioni imponibili, sulle quali si deve applicare l’Iva e operazioni esenti sulle quali l’Iva non si applica in virtù di motivi di ordine tecnico, politico e sociale espressi nelle direttive comunitarie. Al fine di capire se un’operazione ricada tra quelle imponibili o quelle esenti una buona linea di demarcazione può essere quelle di porsi la domanda se la prestazione effettuata ha come finalità, anche indiretta, quella di tipo riabilitativo della persona o piuttosto altre di tipo consulenza, perizia, formazione o che ricade nei servizi alle imprese. A titolo esemplificativo sono operazioni esenti da IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese ad una persona da soggetti che operano nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/34 e successive modificazioni. Il D.M. 21.1.1994 è la norma di riferimento che ha indicato come esenti da IVA, le operazioni sopra citate effettuate dagli Psicologi. Nei casi in cui le prestazioni siano comprese tra le operazioni esenti, individuate anche ai sensi dell’art. 10 n. 18 D.P.R. 633/72, la fattura sarà emessa senza addebito di IVA indicando il titolo dell’esenzione e, in caso di prestazioni di importo superiore a euro 77,47, applicando una marca da bollo da euro 2,00 sulla copia rilasciata al cliente.
Viceversa sono operazioni imponibili IVA con aliquota al 22% quelle svolte dallo psicologo nell’ambito della psicologia del lavoro e dell’organizzazione, per corsi, seminari, ricerche, per docenze(formazione) ecc.. Relativamente a queste ultime bisogna ricordare che, nel caso siano svolte dal professionista nei confronti di soggetti aventi veste di sostituti di imposta (Società, Enti, imprenditori, altri professionisti), andrà calcolata la Ritenuta di acconto pari al 20% del compenso e scalata dall’importo totale della fattura. Le regole sopra specificate tengono conto della normativa generale. Tuttavia nell’ emissione della fattura si deve considerare lo specifico regime fiscale adottato e per tale motivo riteniamo utile fornire alcuni esempi di fattura secondo i differenti regimi contabili.
- ESEMPIO DI FATTURA EMESSA IN REGIME AGEVOLATO CONTRIBUENTI MINIMI (LEGGE 244/2007)
- ESEMPIO DI FATTURA EMESSA IN REGIME AGEVOLATO FORFETARIO LEGGE (190/2014)
- ESEMPIO DI FATTURA EMESSA IN REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO
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Ultimo aggiornamento
3 Maggio 2021, 09:33