Ordine
Istituito ai sensi della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, L’Ordine degli Psicologi è un Ente pubblico non economico sul quale vigila il Ministero della Salute, strutturato a livello regionale e, limitatamente alle Province di Bolzano e Trento, provinciale.
Gli iscritti all’Albo costituiscono l’Ordine degli psicologi e ogni quattro anni sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale. Elettori ed eletti sono soltanto gli psicologi iscritti nella stessa regione. Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge, fra i Consiglieri, il Presidente (rappresentante Legale dell’Ordine), il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Gli adempimenti di ordinaria amministrazione del Consiglio dell’Ordine sono:
- amministrare il patrimonio;
- provvedere alla compilazione dei bilanci e agli adempimenti fiscali;
- curare l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- curare la tenuta dell’albo e provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni, trasmettendone annualmente copia al Ministero della Salute;
- designare, quando richiesto, i suoi rappresentanti negli enti e nelle commissioni regionali e provinciali;
- vigilare per la tutela del titolo professionale;
- svolgere le attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione;
- adottare i procedimenti disciplinari necessari (art. 12 L.56/89).
I Presidenti regionali e provinciali compongono il Consiglio Nazionale che ha sede a Roma.
Consiglio
Commissioni
Comitati
Gruppi di lavoro
Gruppi di progetto
Consulta Giovani
Ultimo aggiornamento
25 Luglio 2022, 19:09