OPRC – Ordine Psicologi Regione Campania

Obblighi formativi

Determina della CNFC (23 luglio – 10 ottobre 2014) in materia di crediti formativi ECM

L’obbligo formativo standard per il triennio 2014-2016 è pari a 150 crediti formativi.

È prevista la possibilità per i professionisti sanitari per il triennio 2014-2016, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti, secondo gli stessi criteri relativi alle riduzioni individuati dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013.

L’obbligo formativo individuale è determinato all’inizio del triennio sottraendo dall’obbligo formativo standard le riduzioni calcolate secondo la tabella sotto riportata:

Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.

Al termine del triennio 2014-2016, il professionista sanitario può richiedere i seguenti documenti:

  1. attestato di partecipazione al programma ECM;
  2. certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.

I documenti di cui sopra sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.

L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo individuale nel triennio.

 Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.

Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell’obbligo formativo individuale con crediti conformi alle regole, non consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiori all’obbligo formativo.

È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l’intero debito formativo, previsto dall’art. 1 della presente determina, anche mediante formazione a distanza (FAD).

E’ consentito rilasciare crediti ai docenti/relatori di eventi FAD con le stesse modalità di attribuzione della formazione residenziale. Si specifica inoltre, che è assimilabile alla docenza, la durata (in ore) della preparazione del materiale durevole per eventi FAD e la durata (in ore) delle registrazioni per l’erogazione di un videocorso FAD (ovvero 1 credito per ½ ora di docenza o relazione, 2 crediti ogni ora effettiva di docenza o relazione). Si specifica inoltre, che il numero di crediti attribuibili al tutor (in tempo reale o in differita breve) di un evento FAD, è assimilabile al numero di crediti del tutor per tirocini di valutazione e/o obbligatori (4 crediti/mese). 3. Con riferimento al triennio formativo 2014-2016 gli eventi FAD dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti.

 » DELIBERA DELLA CNFC IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM
   7 LUGLIO 2016
 » DETERMINA DELLA CNFC IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM
   23 LUGLIO 2014 – 10 OTTOBRE 2014

Ultimo aggiornamento

17 Febbraio 2021, 15:11