Scuole di specializzazione
Le Scuole di Specializzazione sono regolamentate dall’Ordinanza ministeriale del 10/12/2004
(clicca qui per scaricare l’Ordinanza Ministeriale), sottoposta ad interpretazione da parte del
Direttore Generale del M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – con
lettera circolare prot. n. 1903.
Tale normativa stabilisce che i requisiti che devono essere soddisfatti per l’iscrizione alle Scuole di
Specializzazione sono:
- Il superamento dell’Esame di Stato
- L’iscrizione all’Albo degli Psicologi o dei Medici
oppure, in mancanza di tali requisiti - Il superamento dell’esame di stato deve avvenire nella prima sessione utile dopo l’inizio dei corsi
della Scuola di Specializzazione
La richiesta d’iscrizione all’Albo deve essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal
superamento dell’Esame di Stato
Per ottenere dalla propria Scuola, al termine del quarto anno di iscrizione, il Diploma di
Specializzazione che attesti la regolarità del percorso formativo è necessario aver ottemperato ad
entrambi i requisiti sopraesposti.
DEROGA: Ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto 509/1998, se l’iscrizione alla Scuola di
Specializzazione è avvenuta prima del 29/12/2004, data dell’entrata in vigore dell’Ordinanza
ministeriale del 10/12/2004, il Diploma di Specializzazione può essere regolarmente rilasciato a
conclusione del quarto anno di iscrizione anche a coloro che, pur avendo conseguito il titolo di
abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo entro la prima sessione utile successiva
all’effettivo inizio dei corsi stessi, non abbiano provveduto ad iscriversi all’Albo entro 30 giorni dal
superamento dell’Esame di Stato.
Consulta qui l’elenco delle scuole di specializzazione in Campania
Ultimo aggiornamento
12 Luglio 2021, 13:54