OPRC – Ordine Psicologi Regione Campania

Linee Guida sulla Pubblicità

Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali degli iscritti alla sezione A, E e B dell’Albo.

Art. 1 – Definizione generale

La pubblicità delle attività oggetto del presente atto di indirizzo va intesa e realizzata come servizio per l’informazione alla collettività. In tale prospettiva può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Consiglio dell’Ordine che insiste sul territorio in cui si intende effettuare l’attività pubblicitaria. Il messaggio deve essere formulato, conformemente ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione

Art. 2 – Forme di pubblicità

Agli iscritti all’Ordine nelle sezioni A e B dell’Albo che operano sul territorio nazionale è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull’edificio nel quale il professionista svolge attività, inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L’informazione pubblicitaria è inoltre consentita attraverso le inserzioni sulle pagine Web di Internet e con ogni altro mezzo purché venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un’ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull’utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi. Tale disposizione è estesa alle società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge.

Art. 3 – Verifica dell’Ordine e domanda di autorizzazione

  1. La pubblicità informativa relativa alle attività oggetto della professione di psicologo, di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e di dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità è soggetta alla verifica del Consiglio dell’Ordine competente sul territorio in cui si intende effettuare attività pubblicitaria, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario ai sensi della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
  2. Ove previsto e richiesto dalla autorità amministrativa competente, per effettuare l’informazione pubblicitaria tramite targhe, va redatta domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco del Comune ove si intende pubblicizzare la professione, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario. Il Consiglio territoriale dell’Ordine, previo nulla osta, dovrà trasmettere la domanda al Sindaco competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
  3. In ogni altro caso l’informazione pubblicitaria è consentita previa dichiarazione autocertificata, indirizzata al Consiglio Territoriale dell’Ordine. Tale autocertificazione deve contenere la dichiarazione di conformità del messaggio pubblicitario, alle norme deontologiche ed all’atto di indirizzo in tema di pubblicità. L’autocertificazione deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio incluso nell’inserzione – così come specificato negli artt. 4 e 5 del presente Atto di Indirizzo – nonché del contesto nel quale tale inserzione verrà diffusa. L’Ordine, entro novanta giorni dal ricevimento della dichiarazione autocertificata, in caso di violazioni di norme di legge o deontologiche contenute nel messaggio pubblicitario, potrà esprimere parere di non conformità con motivazione.
  4. Gli iscritti all’Albo che esercitano l’attività nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, in tutte le forme consentite dalla Legge, sono tenuti ad osservare il presente Atto di Indirizzo e le disposizioni della Legge 175/92 e successive modificazioni, per quanto applicabili.
  5. Le procedure di cui al presente articolo, devono essere rinnovate solo qualora siano apportate modifiche, non meramente formali al testo originario della pubblicità.
  6. Le procedure relative ad informazione pubblicitaria che agiscono su un territorio pluriregionale o nazionale (es. pagine web, quotidiani nazionali, tv e radio nazionali, ecc.), vanno inoltrate all’Ordine territoriale di iscrizione.

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Ultimo aggiornamento

27 Aprile 2021, 09:32