OPRC – Ordine Psicologi Regione Campania

Parere sulla Diagnosi Psicologica e Psicopatologica

Premessa

L’art.1 della Legge 56 del 18/2/1989 recita: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”. Il legislatore ha inteso, con questo articolo, da un lato accomunare gli psicologi a medici e odontoiatri come uniche figure professionali con facoltà di diagnosi e dall’altro limitare ai soli psicologi la possibilità di formulare la diagnosi psicologica.

A circa 20 anni dalla promulgazione della Legge 56 è tuttavia opportuno chiarire gli aspetti sia giuridici che tecnico-scientifici relativi alle possibili articolazioni della nozione di diagnosi psicologica, ravvisando che l’art.1 definisce gli ambiti esclusivamente formali, ma non quelli contenutistici. Se, infatti, gli ambiti formali di fondazione di una professione possono e devono essere definiti dal legislatore, i contenuti della professione non possono che essere definiti dalla comunità dei professionisti di una specifica disciplina, nella fattispecie la psicologia.

La giurisprudenza accredita questa posizione, vedi sentenza n. 767 del 5 giugno 2006 della Suprema Corte di Cassazione che conferma che ogni operazione funzionale a valutare caratteristiche psicologiche e/o psicoattitudinali degli individui e che si perfezioni in affermazioni, profili o decisioni basati su tali caratteristiche è riservata esclusivamente allo psicologo iscritto all’Ordine professionale.

Sulla stessa scia il Parere dell’Avv. Torchia reso il 21 gennaio 2008, su richiesta del Consiglio Nazionale degli Psicologi: “…non solo la diagnosi rientra tra le attività consentite agli psicologi, ma anche che la stessa è espressamente riservata a tali professionisti, almeno per quanto riguarda le materie affidate alla loro competenza…” e ancora “…a tale proposito utile operare un rimando alle delucidazioni fornite nel 2003 dall’Associazione Americana degli Psicologi (APA) la diagnosi consiste nella valutazione di comportamenti e di processi mentali e affettivi anormali, che risultano disadattivi e/o fonte di sofferenza (e cioè di manifestazioni psicopatologiche e di sintomi) attraverso la loro classificazione in un sistema diagnostico riconosciuto e l’individuazione dei meccanismi e dei fattori psicologici che li hanno originati e che li mantengono”.

In sintesi, dando per acquisito giuridicamente e storicamente quanto stabilito formalmente dall’art.1 della Legge 56/89 sulla professione di psicologo, il presente parere è indirizzato a specificare il contenuto dell’attività di diagnosi psicologica e psicopatologica (la quale è già attribuita di diritto agli psicologi dalla normativa vigente) a tutti gli ambiti applicativi della disciplina.

Ultimo aggiornamento

27 Aprile 2021, 09:27