Requisiti Minimi per l’inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali
Requisiti Minimi per l’inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali deliberati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
Roma, 20 settembre 2003
VISTI gli articoli 14, 15, e 16 del Titolo II “Degli Esperti e degli Ausiliari del Giudice”, Capo II “Dei Consulenti Tecnici del Giudice” delle NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE che stabiliscono che coloro i quali vogliano essere inseriti negli elenchi degli esperti dei Tribunali debbano “…dimostrare la (propria) speciale capacità tecnica…” ad un Comitato ove viene designato un rappresentante dell’Ordine professionale.
VISTO il numero sempre maggiore di psicologi impegnati in attività di collaborazione con i Tribunali dei Minori e con i Tribunali Ordinari, e la costituzione presso ogni Presidenza di Tribunale di un Elenco di esperti psicologi cui affidare le Perizie e le Consulenze Tecniche necessario per l’amministrazione della giustizia.
CONSIDERATO che l’art. 12 lettera d della Legge 56/89 stabilisce che il Consiglio Regionale e Provinciale dell’Ordine degli Psicologi “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione” e che il Codice Deontologico è la principale fonte di regolamentazione specifica degli Psicologi.
VISTO l’articolo 37 Codice Deontologico per il quale “Lo Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze” che nel richiamato articolato delle Norme di attuazione del Codice di Procedura Civile sono riconoscibili nelle speciali capacità richieste. VISTO l’articolo 5 del Codice Deontologico che vincola gli Psicologi “a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera”
DELIBERA i seguenti Requisiti Minimi per l’inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali:
- Anzianità di iscrizione all’Albo degli Psicologi di almeno 3 anni.
- Specifico percorso formativo post laurea in ambito di Psicologia Giuridica e Forense
- Specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell’attività (clinica, psicodiagnostica, del lavoro e delle organizzazioni, ecc.). Per operare nell’area dell’età minorile sono necessarie particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia.
In deroga a quanto previsto dai punti 1, 2 e 3, gli Psicologi già iscritti agli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali si considerano aver già assolto quanto previsto in tali punti.
Requisito di mantenimento di iscrizione ai suddetti elenchi è la frequenza, dimostrata con certificato/attestato, di almeno un evento all’anno (con indicazione delle ore di impegno per ciascun evento) di aggiornamento in Psicologia Giuridica e Forense o materie attinenti.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi invita i Consigli Regionali e Provinciali:
- ad accogliere le presenti Linee Guida con atti di Deliberazione e a rappresentare gli stessi ai Presidenti dei Tribunali di loro competenza.
- a sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di sviluppare conoscenze e competenze in tale ambito
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Ultimo aggiornamento
27 Aprile 2021, 09:45