OPRC – Ordine Psicologi Regione Campania

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Per introdurre l’oramai delicata questione ECM prendo in prestito le parole del collega Federico Conte, Presidente Ordine Psicologi Lazio:

– Non uccidere > art. 575 Codice Penale

– Non violare il segreto professionale > art. 622 Codice Penale

– Non passare con il rosso > art. 146 comma 3 Codice della Strada

– Tutti gli iscritti all’albo hanno obbligo ECM > Non si sa. Nessuno ha mai risposto.

Eppure la domanda è semplice: quale riferimento normativo sancisce con chiarezza l’obbligo ECM per tutti gli iscritti ad un albo? Parliamo ovviamente di una idonea fonte di diritto, nessuna scritta sui muri o altro, nessun comunicato stampa.

Questo il motivo della causa promossa dall’Ordine degli Psicologi del Lazio contro la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) che – con una delibera risalente allo scorso 10 giugno 2020 – ha impropriamente “esteso” a tutti i professionisti iscritti all’Albo, a prescindere dal contesto lavorativo o addirittura dal concreto esercizio dell’attività, l’obbligo di conseguire crediti ECM a decorrere dal triennio formativo 2020-2022.
Presupposto di tale estensione sarebbe la definitiva inclusione della figura dello psicologo nel novero delle professioni sanitarie a seguito della Legge n. 3/2018 che, a dire il vero, non ha introdotto alcuna novità in materia di ECM, lasciando invece invariato l’impianto normativo originario sulla materia. 

Ad oggi infatti l’intento del Legislatore (DPR n. 137/2012) è ancora quello di prevedere un doppio binario di formazione: da un lato l’ECM, il cui obbligo è espressamente sancito e valevole per chi lavora a qualsiasi titolo con la sanità pubblica o privata convenzionata; dall’altro la Formazione Continua, che interesserà sì gli psicologi (al pari di tutte le figure professionali organizzate su base ordinistica, anche quelle non sanitarie), ma soltanto a seguito dell’entrata in vigore di uno specifico Regolamento nazionale.
Il ricorso al TAR dell’Ordine Psicologi Lazio aveva lo scopo di chiarire esattamente questo. Tale Regolamento – la cui realizzazione è in capo al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP)  – dovrebbe auspicabilmente garantire anche ai professionisti non operanti in ambito sanitario (es. psicologia del lavoro, contesti sportivi, ambito giuridico-forense, ecc.) la possibilità di seguire programmi maggiormente in linea con le proprie esigenze formative. 

Un obbligo però per potersi ritenere tale deve fondarsi su un’esplicita previsione normativa, che non è possibile rinvenire nell’attuale quadro delle leggi vigenti. Né può essere considerato atto normativo una delibera della CNFC, tra le cui attribuzioni istituzionali non figura la possibilità di stabilire obblighi per gli ordini professionali né per i suoi iscritti. 

Storia racconta come da anni sia stato fatto notare al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi che una questione talmente rilevante per la nostra professione venisse gestita e definita internamente alla comunità professionale, senza arrivare a farsela imporre da un soggetto esterno alla categoria, probabilmente senza necessarie conoscenze e consapevolezze circa le peculiarità dei nostri diversificati ambiti professionali e quindi dei diversificati fabbisogni di formazione e aggiornamento. 

Per questo motivo, ed in linea con quanto accaduto negli anni e con non poco rammarico, abbiamo preso atto del fatto che, nel corso dell’udienza di apertura, contro l’Ordine degli Psicologi del Lazio si sia costituito, oltre al Ministero della Salute (a cui la CNFC fa capo), il CNOP che nelle sue memorie sostiene la liceità della decisione assunta dalla Commissione, ritenendo quindi l’obbligo di ECM sussistente per l’intera categoria professionale.

Il mese scorso il TAR del Lazio si è espresso dichiarando inammissibile il ricorso dell’Ordine Lazio per un presunto difetto di legittimazione dell’Ordine regionale “su questioni di interesse nazionale” e per “conflitto (…) della posizione della parte ricorrente con quella espressa dal Consiglio nazionale”.
In pratica il TAR si è fermato ai preliminari: un ordine regionale, dice, non può occuparsi di questo tema, può farlo solo il CNOP.
E così non è entrato nel merito. Non ha risposto.
Il TAR del Lazio, in altre parole, non entra assolutamente nel merito della questione, ma si limita a rilevare come l’Ordine regionale non sarebbe legittimato a ricorrere su una materia in grado di assumere rilevanza nazionale, come la formazione continua. E, ciò, nonostante l’art.12, comma 2, lettera d) della Legge n. 56/1989 attribuisca all’Ordine regionale il potere/dovere di curare “l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione” senza porre limiti territoriali alla sua legittimazione, come ampiamente dimostrato dalla copiosa giurisprudenza favorevole a riguardo.

Ad oggi siamo dunque orfani di una necessaria e doverosa chiarezza su come assolvere l’obbligo formativo stabilito dal D.Lgs. 138/2011.
Il CNOP potrebbe in ogni momento risolvere la faccenda con un Regolamento di un solo articolo: “Tutti gli iscritti all’albo assolvono l’obbligo formativo di cui al D. Lgs. 138/2011 attraverso il sistema ECM”.
Ma inspiegabilmente non lo fa.


Sul piano generale dunque c’è poco da stare tranquilli, una sentenza del genere apre infatti problemi su altri fronti.Ad esempio, nessun Ordine regionale potrebbe mai intervenire a tutela degli psicologi o della categoria in ricorsi che riguardino Concorsi pubblici (che sono sempre aperti a livello nazionale), cosa invece pacificamente accettata da svariate sentenze di Cassazione.

Come Presidente OPC sostengo la necessità che vengano chiarite e definte le regole per tutti quegli psicologi che non ricadono nella platea degli obbligati ECM stabilita dall’articolo 16 quater del D.Lgs. 502/1992, ovvero chi:“(…) svolge attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

Un sistema, quello attuale degli ECM, che comporta costi aggiuntivi a carico dei professionisti, gravoso in termini di tempo di gestione burocratica, assolutamente barocco nella possibilità di farsi riconoscere come formazione alcune attività (come la supervisione), orientato alla sanità e quindi non in target con i settori non clinici della psicologia, e con importanti criticità nel funzionamento concreto del database dei crediti acquisiti.
(Spesso infatti gli Ordini sono chiamati a dirimere questioni di esclusiva competenza di CoGeAPS).

Il CNOP è ora chiamato a rispondere ed occuparsi di alcuni problemi generati dalle posizioni assunte.Uno su tutti: gli iscritti all’albo che non esercitano, chiamati all’obbligo ECM.
Un popolo di circa 60.000 persone che non svolge la professione: della cui formazione ECM il CNOP dovrà occuparsi, promuovendo anche controlli e sanzioni.

Come OPC continueremo a lavorare sulla questione ECM fino a che non verrà definitivamente chiarita, e continueremo ad impegnarci per un sistema di formazione continua degli Psicologi che tenga conto delle peculiarità del lavoro di tutti, che riconosca le specificità di ogni ambito della professione e che consenta di vedere riconosciuti quei percorsi di supervisione, formazione personale e autoformazione che caratterizzano il percorso professionale di tante colleghe e tanti colleghi..

Per questo motivo, durante lo scorso consiglio OPC di febbraio 2021, abbiamo deliberato di “riconoscere la formazione acquisita mediante l’effettiva partecipazione da remoto a WEBINAR su tematiche inerenti alla professione psicologica valida quale autoformazione dello psicologo ai fini del conseguimento dei crediti formativi ECM, autocertificabile nel profilo personale Co.Ge.APS del professionista, nel limite della percentuale ammessa sul massimo di crediti obbligatori nel triennio”
(in pratica le iscritte e gli iscritti che parteciperanno ai nostri webinar gratuiti potranno autocertificare 10 crediti all’anno).

Allo stesso tempo, per tutelare le nostre e i nostri iscritti, in sede di consiglio nazionale abbiamo votato all’unanimità il fatto che il CNOP si accrediti perlomeno come provider, in modo da ottenere costi più bassi e trovarci pronti qualora si arrivasse ad un obbligo di legge vero e proprio.
In questo modo, pur non concordando con i principi di base di una tale imposizione per la nostra categoria professionale, ci troveremmo pronti qualora venisse riconosciuto l’obbligo di ECM per tutti a decorrere da inizio triennio (2020-2022), ricordando che tale adempimento interesserebbe i professionisti soltanto per i due terzi del monte crediti complessivo, ovvero 100 crediti anziché 150 da ottenere entro la fine del 2022.
Sul tema, infatti, è sopraggiunta di recente una significativa novità. In sede di conversione in Legge, il DL 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato modificato con l’introduzione dell’articolo 5-bis, che ha esteso il riconoscimento di un terzo dei crediti formativi (50 crediti) previsti per il triennio 2020-2022 a tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività nel periodo di emergenza COVID-19.
(in pratica i 50 ECM per l’anno 2020 verranno già riconosciuti).

Infine siccome il CNOP, in occasione dell’ultimo consiglio del 29 e 30 gennaio, ha comunicato che il processo di accreditamento richiederà ancora del tempo, abbiamo deciso di procedere con un piano formativo regionale, come evidenzia il webinar già organizzato lo scorso 26 febbraio con il prof. Dario Bacchini che ha visto 500 prenotati in meno di 24 ore e per il quale abbiamo già attivato apposito modulo in FAD che sarà disponibile a breve.

Nello specifico la nostra neo istituita Commissione Università, coordinata dal prof. Massimiliano Conson, ha lavorato ad un piano formativo che intendiamo portare in approvazione al prossimo consiglio utile.
A tale riguardo sceglieremo strada facendo quali eventi di tale piano formativo accreditare e quali meno, sulla base degli sviluppi ECM a livello nazionale sopra riportati.

Aggiorneremo infine la sezione ECM direttamente sul nuovo portale OPC a cui lavoriamo da mesi.
Il portale è pronto ma l’ennesima disposizione ci obbliga ad integrare gli accessi alla nuova area riservata (a decorrere dal 01 marzo 2021 l’art.24 del Decreto Legge n.76/2020 ha prescritto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di consentire l’accesso ai propri servizi online esclusivamente mediante identificazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica)).

Armando Cozzuto
Presidente

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Ultimo aggiornamento

19 Luglio 2021, 14:34