OPRC – Ordine Psicologi Regione Campania

Obblighi vaccinali per le professioni sanitarie (ai sensi del D.L. n. 172/2021)

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, il Governo ha attribuito agli Ordini l’onere della verifica e gli adempimenti in merito all’obbligo vaccinale previsto per gli Psicologi iscritti agli Albi Professionali.

Il D.L. stabilisce che:

Tutti gli iscritti all’Albo, a prescindere dal fatto che esercitino la professione, sono soggetti all’obbligo vaccinale.

La norma di legge prevede, altresì, la misura della sospensione dalla professione per chi non adempie agli obblighi di protezione vaccinale.

Il D.L. 172/21 stabilisce anche l’obbligo di “Booster” (la terza dose).

La terza dose è obbligatoria dal 121° giorno dopo la somministrazione della seconda dose (cioè dopo 4 mesi e un giorno). In assenza della terza dose o booster, risulterai inottemperante e verrai sottoposto ad accertamenti da parte dell’Ordine. In caso di mancato assolvimento dell’obbligo sarà disposto il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione.

L’Ordine verificherà, per il tramite del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 secondo normativa.

Gli iscritti NON DOVRANNO INVIARE NULLA fino a verifica ed eventuale apposita comunicazione PEC ufficiale da parte dell’Ordine.

Fasi del procedimento:

  1. Il CNOP trasmette ai singoli Ordini, avvalendosi della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC) l’elenco degli Psicologi che NON risultano in regola con l’obbligo vaccinale. L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo;
  2. L’Ordine invita gli interessati tramite diffida a mezzo PEC a produrre, entro cinque giorni dalla consegna della richiesta (recapito nella casella PEC), la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale;
  3. Decorsi i predetti termini, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle   professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale. “La sospensione … è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che  abbia  un  rapporto  di  lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del  completamento  del  ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione  della  dose  di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere  dal 15 dicembre 2021”.

Modalità di comunicazione da parte dell’Ordine

L’Ordine trasmette l’invito di cui al punto 2 esclusivamente tramite PEC. Ti invitiamo pertanto a verificare quotidianamente la presenza di eventuali messaggi. Ricordiamo che è possibile impostare un alert affinché si riceva un messaggio nella propria casella mail standard qualora pervenga una PEC.

N.B. La mancata consultazione della casella PEC non esime dagli effetti giuridici e amministrativi dei messaggi consegnati, anche se non letti.

Modalità di comunicazione da parte degli Iscritti

Per facilitare la gestione documentale da parte della segreteria, invitiamo a NON TRASMETTERE preventivamente alcun tipo di documentazione (certificati vaccinali, esoneri, green pass, ecc.) di propria iniziativa, ma di provvedere solo ed esclusivamente a seguito all’eventuale ricevimento della diffida via PEC da parte dell’Ordine.

Si ricorda che, qualora si ometta di rispondere all’invito a produrre documentazione o si trasmettano documenti non previsti dalla predetta normativa, l’Ordine dovrà provvedere ex lege alla sospensione dall’esercizio professionale.

FAQ – Cosa fare se…

  1. Si è assolto l’obbligo vaccinale, comprensivo della terza dose e NON si riceve la diffida: NON occorre inviare alcun documento. Si consiglia comunque di verificare almeno due volte alla settimana la casella PEC, per evitare di trascurare comunicazioni generate da disguidi dovuti a eventuali errori della piattaforma nazionale DGC.
  2.  Si è assolto l’obbligo vaccinale, comprensivo della terza dose e si riceve comunque la diffida: Inviare il certificato vaccinale all’Ordine mediante procedura indicata tramite PEC.
  3. Si è assolto all’obbligo vaccinale primario, comprensivo di 2 dosi: Verificare quando decorre la scadenza dei 4 mesi dalla seconda dose e provvedere per tempo alla somministrazione della dose booster. In caso di ricezione di comunicazione da parte dell’Ordine, provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta.
  4. Si è ricevuta solo la prima dose di vaccino: Proseguire con il calendario di somministrazione previsto e comunque non superando i 42 giorni dalla somministrazione della prima dose. In caso di ricezione di comunicazione da parte dell’Ordine, provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta
  5. Si è contratto il virus e ci si trova in fase di positività o avvenuta guarigione: Trasmettere il certificato di Differimento della vaccinazione, rilasciabile solo ed esclusivamente dal proprio Medico di Medicina Generale, redatto secondo le direttive ministeriali. Al termine del periodo di differimento occorre provvedere alla vaccinazione o produrre un nuovo certificato.
  6. Si ha diritto all’esonero dalla vaccinazione: Trasmettere il certificato di esonero, rilasciato solo ed esclusivamente dal proprio Medico di Medicina Generale, redatto secondo le direttive ministeriali. Al termine del periodo di esonero occorre provvedere alla vaccinazione o produrre un nuovo certificato.L’Ordine NON può effettuare valutazioni di natura sanitaria personale; NON si devono pertanto inviare all’Ordine cartelle cliniche, esiti di esami di laboratorio o di tamponi molecolari, certificazioni di specialisti privati, o quant’altro non previsto dalla norma.
  7. Ho una situazione sanitaria particolare/ domande specifiche sui vaccini a chi mi devo rivolgere? Al proprio Medico di Medicina Generale. L’Ordine NON può rispondere a dubbi e domande di natura sanitaria personale.
  8. La sospensione viene pubblicato sul sito? Sì, tutte le sospensioni devono essere riportate per legge (D.L. 172/21) sull‘Albo online. Non ne viene riportato il motivo specifico. Una volta adempiuto l’obbligo viene revocata la sospensione, e cancellata l’annotazione.
  9. Fino a quando dura la sospensione, se non mi vaccino? Fino al 15 giugno 2022 (per 6 mesi a partire dal 15 dicembre 2021, giorno di avvio dell’obbligo). La sospensione può essere interrotta in ogni momento, previo adempimento del ciclo di profilassi vaccinale ai sensi del D.L. 172/21.
  10. Sono soggetto all’obbligo anche se non lavoro in ambito clinico/non ho la partita IVA da psicologo? Tutti gli iscritti ad un Albo di Ordine sanitario sono considerati, ai sensi di legge, come soggetti all’applicazione dell’obbligo di profilassi vaccinale; gli iscritti all’Ordine degli Psicologi rientrano espressamente tra i professionisti sanitari (L.3/2018, cd. “Legge Lorenzin“), indipendentemente dalla condizione lavorativa o attività svolta.
  11. In regime di sospensione, è possibile vedere pazienti a distanza (online), o organizzarsi per lavorare da remoto? NO, non è possibile. Le disposizioni del D.L. n.172/2021 chiariscono che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”, dunque non fa distinzione tra prestazioni erogate in presenza e prestazioni erogate a distanza, inibendo ai professionisti non vaccinati l’esercizio tout-court della professione.
  12. Come funziona per i nuovi iscritti? Per le nuove iscritte e iscritti, “l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.”

Allegati

Ultimo aggiornamento

28 Febbraio 2022, 11:36

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